(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
  della Regione Trentino Alto Adige n. 6/I-II del 9 febbraio 2010) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Visto l'art. 53 del decreto del Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente  della  giunta
provinciale emana, con  proprio  decreto,  i  regolamenti  deliberati
dalla giunta; 
    Visto l'art. 54, comma 1, numero  2,  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale
spetta la deliberazione dei regolamenti sulle  materia  che,  secondo
l'ordinamento vigente,  sono  devolute  alla  potesta'  regolamentare
delle province; 
    Visto l'art. 44 della legge provinciale  28  marzo  2009,  n.  2,
(legge finanziaria di assestamento 2009), che attribuisce alla giunta
provinciale  il  potere  di  adottare  uno  o  piu'  regolamenti  per
disciplinare le procedure  concernenti  l'accesso  e  l'esercizio  di
attivita' di servizi, anche modificando le  disposizioni  legislative
in contrasto con la direttiva; 
    Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2959  di  data
10 dicembre 2009, avente ad  oggetto  «Approvazione  del  regolamento
recante misure  per  l'attuazione  della  direttiva  2006/123/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006  relativa  ai
servizi nel mercato interno (art. 44 della legge provinciale 28 marzo
2009 n. 2)»; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e principi 
 
    1. Questo regolamento e' emanato  ai  sensi  dell'art.  44  della
legge  provinciale  28  marzo  2009,  n.  2  (legge  finanziaria   di
assestamento 2009) per adeguare le procedure  relative  a  regimi  di
autorizzazione disciplinate con leggi e regolamenti provinciali  alla
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  12
dicembre 2006 sui servizi nel mercato interno (direttiva servizi). 
    2. In attuazione della direttiva servizi e al fine  di  garantire
la liberta' di concorrenza in condizioni di pari  opportunita'  e  il
corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' di assicurare
migliori condizioni per  l'accesso  e  l'esercizio  di  attivita'  di
servizio, la Provincia si attiene ai seguenti principi: 
      a) nei  regimi  di  autorizzazione  relativi  ad  attivita'  di
servizio non possono essere poste limitazioni se non giustificate  da
motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di
non discriminazione e di proporzionalita'; 
      b) fatte salve le deroghe previste da  norme  comunitarie,  nel
territorio provinciale non  sono  posti  ostacoli  alla  liberta'  di
stabilimento ed alla libera prestazione dei  servizi  dei  prestatori
degli Stati membri dell'Unione europea.